diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 (Rv. 581174 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza processuale - Spettanza al sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto comunale di affidare detta rappresentanza ai dirigenti ovvero a esponenti apicali della struttura burocratica del Comune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento della rappresentanza al dirigente dell'ufficio legale del Comune - Equipollenza, in materia, del regolamento comunale alla fonte statutaria - Limiti.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581174-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Costituzione art. 114, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 88, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 108, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge 05/06/2003 num. 131 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 3 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)