Sez. 5, Sentenza n. 10665 del 07/07/2003 (Rv. 564859 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Tasse sulle concessioni governative - Rimborsi - Istanza del contribuente - Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
La decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'amministrazione finanziaria - quale quella, triennale, prevista dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per le istanze di rimborso delle tasse sulle concessioni governative erroneamente pagate - attiene a situazione non disponibile dall'amministrazione stessa, a norma dell'art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che il giudice, al fine di accertare l'esistenza o meno della decadenza, deve prendere in esame tutti gli elementi acquisiti in giudizio, compresi quelli dai quali eventualmente risulti il compimento dell'atto impeditivo della decadenza, senza necessità di espressa eccezione in tal senso da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)