Sez. 5, Sentenza n. 6207 del 20/03/2006 (Rv. 588305 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Decadenza stabilita in favore dell'Amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Giudicato interno esplicito o implicito - Fattispecie in tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
In materia tributaria, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la decadenza del contribuente dall'esercizio di un diritto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in quanto prevista in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni giuridiche soggettive non disponibili, incontra un limite nel giudicato interno eventualmente formatosi sul punto in conseguenza di una pronuncia esplicita o implicita assunta nel precedente grado di giudizio. (Principio affermato dalla S.C. in tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, con riferimento ad una fattispecie in cui la decadenza del contribuente, eccepita in primo grado dall'Amministrazione finanziaria e dichiarata limitatamente a talune annualità del tributo, era stata estesa dal giudice di appello alle restanti annualità in relazione alle quali il contribuente aveva chiesto la restituzione, benchè la relativa eccezione non fosse stata riproposta, e dovesse pertanto ritenersi rinunciata, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)