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Sez. 1, Sentenza n. 375 del 17/02/1970 (Rv. 345307 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO RILASCIATE ALL'ISTITUTO DI CREDITO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - CONNESSIONE NECESSARIA EX LEGE - UNICITA DI TASSAZIONE - CLAUSOLA DEL RISCOSSO PER IL NON RISCOSSO A CARICO DEL DELEGATO - MANCATA CONTESTUALITA DEI DUE ATTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345307-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO RILASCIATE ALL'ISTITUTO DI CREDITO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - CONNESSIONE NECESSARIA EX LEGE - UNICITA DI TASSAZIONE - CLAUSOLA DEL RISCOSSO PER IL NON RISCOSSO A CARICO DEL DELEGATO - MANCATA CONTESTUALITA DEI DUE ATTI - IRRILEVANZA.*

L'atto comprendente il contratto di mutuo, stipulato fra un comune ed un istituto di credito, e le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, rilasciate dallo stesso comune a titolo di ammortamento rateale del debito, e soggetto alla sola imposta di registro stabilita per il mutuo, in quanto fra questo e le delegazioni di pagamento esiste una connessione necessaria, derivante da specifiche norme di legge (art 299 n 3 della legge comunale e provinciale e art 94 del tu per la finanza locale), anche se le delegazioni siano state rilasciate a carico dell'appaltatore delle imposte di consumo e con Obbligo del non riscosso per riscosso. E poiche tra i due negozi sussiste una necessaria ed inscindibile connessione, l'imposta di registro e unica anche nel caso che essi siano stati posti in essere a mezzo di due Atti formalmente distinti, anziche a mezzo di un atto solo. (V 3648-69, massima n 343876 2771-69, massima n 342495 2451-69, massima n 341961 2388-69, massima n 341851 933-69, massime nn 339332, 339333, 339334, 339336).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 94, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)