Sez. 1, Sentenza n. 6175 del 28/11/1984 (Rv. 437814 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
In tema d'imposta di successione, qualora il giudizio di valutazione si sia concluso (nella specie, in esito a pronuncia della commissione provinciale, nella disciplina di cui al R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639), e la controversia promossa dal contribuente prosegua, dopo l'integrale pagamento del tributo (ancorché effettuato al solo fine di evitare l'esecuzione), per contestare l'inclusione nell'asse ereditario di un determinato cespite ed ottenere la restituzione di parte delle somme versate, deve escludersi l'invocabilità del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), dato che questo non comprende, per detta imposta, le cause diverse da quelle in cui sia in contestazione la valutazione dei cespiti, e che inoltre il condono stesso non è applicabile in relazione ad imposte già pagate, delle quali si chieda il rimborso. (V 3671/82, mass n 421643; (V 4279/80, mass n 408143).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)