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Sez. 1, Sentenza n. 3671 del 16/06/1982 (Rv. 421643 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RIMBORSO DI IMPOSTE GIÀ PAGATE - NORMATIVA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO AL FINE DI EVITARE GLI ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421643-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RIMBORSO DI IMPOSTE GIÀ PAGATE - NORMATIVA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO AL FINE DI EVITARE GLI ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA.*

La disciplina del cosiddetto condono fiscale, di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823, in quanto diretta esclusivamente a favorire l'eliminazione del contenzioso con il sollecito recupero da parte dell'amministrazione di Tributi in contestazione, non trova applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il rimborso di imposte già pagate, delle quali si sostenga l'illegittima percezione, ancorché il relativo pagamento sia stato effettuato dal contribuente al solo fine di evitare gli Atti esecutivi e con espressa riserva di richiesta di rimborso. (Conf 4873/80, mass n 408697; (Conf 1308/80, mass n 404821).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)