Sez. 3, Sentenza n. 7032 del 07/07/1999 (Rv. 528369 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie - Opposizione ad ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e 23 legge 689/81 - Applicabilità - Interpretazione adeguatrice della Corte Cost. - Opposizione anche in difetto del previo ricorso amministrativo - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, il previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo potendo l'interessato rivolgersi direttamente al giudice indipendentemente da esso (v. Corte cost. n. 255/94; n. 311/94; n. 437/95).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)