diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12777 del 13/12/1995 (Rv. 495052 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie - Verbale di accertamento asseritamente esecutivo per mancata presentazione del ricorso al prefetto - Contestazione giudiziale della pretesa sanzionatoria - Procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Competenza per materia del pretore - Sussistenza - Interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale - Opposizione anche in difetto di ricorso al prefetto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495052-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e la relativa competenza per materia del pretore sono applicabili anche nel caso in cui manchi un'ordinanza-ingiunzione e la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione si basi su un verbale di accertamento, di cui venga fatta valere - anche se in ipotesi non fondatamente - l'esecutività prevista (per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa) dall'art. 142 bis, primo comma, del d.P.R. n. 303 del 1959 (previgente codice della strada), nel testo di cui all'art. 24 legge 24 marzo 1989 n. 122 (ed ora dall'art. 203, terzo comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada), in caso di mancata proposizione, nel termine di legge, del ricorso al prefetto. Del resto, secondo l'interpretazione adeguatrice della normativa del codice della strada prescritta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) il previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo, l'interessato potendosi rivolgere al giudice indipendentemente da esso. (Nella specie l'interessato, nei cui confronti era stato promosso un procedimento di esecuzione esattoriale, aveva adito il pretore - prima del 30 aprile 1995 - lamentando la mancata contestazione delle violazioni; tale giudice aveva ritenuto - con la sentenza disattesa dalla Corte regolatrice - l'inapplicabilità del procedimento speciale e la conseguente competenza per valore del giudice conciliatore).

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 142 bis com. 1), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 142 bis com. 1, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 24 CORTE COST., Cod. Strada art. 203 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)