Sez. L, Sentenza n. 4060 del 18/02/2011 (Rv. 616186 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Contratto collettivo - Previsione o della sanzione del licenziamento collegata alla falsificazione e/o sottrazione di atti - Necessità dell'accertamento con sentenza penale passata in giudicato - Esclusione - Sentenza di patteggiamento - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Qualora il contratto collettivo di lavoro preveda l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell'ipotesi di "condanna" del dipendente che abbia dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della società, l'irrogazione della sanzione medesima non è preclusa dall'assenza di una sentenza penale passata in cosa giudicata, ed è per converso sufficiente che nei confronti del dipendente sia stata pronunciata sentenza che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), ex art. 444 cod. proc. pen., potendo il giudice di merito ritenere che le parti contrattuali abbiano voluto dar rilievo anche al caso in cui l'imputato non nega la propria responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento, previsto come sanzione dall'art. 54 del c.c.n.l., di un impiegato postale che aveva "patteggiato" la pena a seguito dell'imputazione di avere alterato in tutto o in parte un atto di ufficio denominato "bilancio del movimento e delle corrispondenze, raccomandate assicurate e pacchi" relativo ad una determinata giornata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)