Sez. L, Sentenza n. 9458 del 21/04/2010 (Rv. 613416 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sentenza di patteggiamento - Equiparabilità alla sentenza di condanna - Fattispecie in tema di interpretazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti postali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Benchè la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., che disciplina l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato, non sia tecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, anche se è a questa equiparata a determinati fini, tuttavia, nell'ipotesi in cui una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato, ben può il giudice di merito, nell'interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell'usare l'espressione "sentenza di condanna", si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza cd. "di patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l'accusa dell'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si lamentava la violazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, nella parte in cui prevede il licenziamento a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato, e non anche in caso di patteggiamento, non essendo stata riportata la clausola contrattuale invocata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 26/11/1994 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)