Sez. 2 - , Ordinanza n. 24190 del 13/10/2017 (Rv. 645589 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo - Esclusione dell'indennizzo - Temerarietà del giudizio presupposto - Valutazione autonoma nel procedimento di equa riparazione - Possibilità - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'indennizzo per irragionevole durata del processo, stante il carattere non tassativo dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della l. n. 89 del 2001, può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza di un condanna, all'esito dello stesso, per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima della novella apportata dalla l. n. 208 del 2015, autonomamente valutare tale temerarietà, come evincibile dalla lett. f) dello stesso art. 2, comma 2 quinquies cit., che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali. Tale valutazione non è soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., né, ove svolta d'ufficio, è censurabile in cassazione per pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo, al contrario, doverosa, in quanto relativa ad un requisito negativo dell'esistenza del diritto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)