Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9100 del 05/05/2016 (Rv. 639641 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'equa riparazione - Lite temeraria - Carattere ostativo - Condanna ex art. 96 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Valutazione autonoma nel procedimento di equa riparazione - Possibilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema d'irragionevole durata del processo, l'elenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della legge n. 89 del 2001 non è tassativo, sicché l'indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 n. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)