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Sez. 1, Sentenza n. 5442 del 18/03/2016 (Rv. 639015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Art. 360 bis. n.1 c.p.c. - Ricorrenza dell'ipotesi ivi prevista - Formula della decisione - Rigetto per manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. impone una declaratoria di rigetto per manifesta infondatezza e non d'inammissibilità, atteso che, anche in mancanza di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, vi è la possibilità di accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda, nel frattempo mutata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)