Sez. 5, Sentenza n. 23586 del 18/11/2015 (Rv. 637474 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Art. 360 bis, n. 1, c.p.c. - Formula della decisione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., che, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)