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Sez. L, Sentenza n. 1431 del 10/02/1988 (Rv. 457534 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONI - SITUAZIONI SOGGETTIVE CONTRAPPOSTE DALLE PARTI - VALUTAZIONE E DISCREZIONALITÀ DEL DATORE DI LAVORO - LICEITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457534-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONI - SITUAZIONI SOGGETTIVE CONTRAPPOSTE DALLE PARTI - VALUTAZIONE E DISCREZIONALITÀ DEL DATORE DI LAVORO - LICEITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di rapporto di lavoro di natura privatistica dei dipendenti di enti pubblici economici, ed in specie in tema di promozione, ove le scelte dell'ente devono avvenire nel preminente interesse del lavoratore o per la soluzione del conflitto di interessi fra più lavoratori aspiranti ad una promozione da attuare mediante un meccanismo contrattuale, si ha l'attribuzione alle parti di situazioni attive o passive, pariteticamente contrapposte, nel cui ambito l'attività del datore di lavoro è concepita come oggetto di un'obbligazione verso il lavoratore in conflitto di interessi con lui e con gli altri aspiranti alla promozione. In tali casi, gli elementi della valutazione e della discrezionalità sono connessi ai caratteri peculiari della prestazione dovuta dal datore di lavoro, la quale consiste, tra l'altro, nel compimento di tutte le operazioni necessarie all'esame ed alla valutazione dei requisiti di ciascun aspirante secondo i meccanismi precostituiti ed, in ogni caso, alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede, con la conseguenza dell'Obbligo della motivazione dei relativi provvedimenti, giustificativi della posizione e della graduatoria dei candidati, riconducibile, nell'ipotesi di promozione a scelta, alla sola dimostrazione dell'osservanza dei criteri prestabiliti. (Conf 5226/87, mass n 453822; (Conf 2621/85, mass n 440424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)