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Sez. L, Sentenza n. 5226 del 13/06/1987 (Rv. 453822 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PROMOZIONE - PREVISIONE DEI CRITERI NEL CONTRATTO COLLETTIVO - SINDACATO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - AMBITO - RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE E DEI PRINCIPI PREVISTI DAGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453822-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PROMOZIONE - PREVISIONE DEI CRITERI NEL CONTRATTO COLLETTIVO - SINDACATO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - AMBITO - RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE E DEI PRINCIPI PREVISTI DAGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo preveda i criteri di promuovibilità dei dipendenti, sia contemplando l'attribuzione di punteggi vincolati sia riservando al datore di lavoro la valutazione discrezionale di altri parametri, è ammesso il Sindacato della autorità giudiziaria ordinaria in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro - che pertanto ha l'Obbligo di motivare i suoi provvedimenti - sia della normativa contrattuale predetta sia, in generale, degli obblighi di correttezza e buona fede secondo i principi stabiliti dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ., in quanto l'Esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro di scegliere i dipendenti cui attribuire la qualifica superiore può essere legittimamente disciplinato dalle parti diventando così oggetto di una prestazione dovuta in favore dei lavoratori, tutelabile con i normali rimedi giurisdizionali con il solo limite per il giudice di non poter sostituirsi al potere discrezionale dello stesso datore di lavoro nel compimento delle predette operazioni di scelta sulle quali egli esercita il controllo. Il conseguente Sindacato giudiziario può sfociare - ove il datore di lavoro risulti inadempiente agli obblighi predetti - in una condanna al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra il trattamento per la qualifica rivestita e quello della qualifica per cui sia stata operata la scelta non corretta del datore di lavoro, condanna che non presuppone la nullità degli Atti relativi al procedimento di scelta e non richiede quindi di essere pronunciata anche nei confronti dei controinteressati. (V 1603/85, mass n 439593; (V 3674/83, mass n 428572; (Conf 2621/85, mass n 440424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)