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Sez. 6, Sentenza n. 35104 del 26/06/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226764 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura cautelare reale per decorrenza dei termini del riesame - Giudizio di legittimità - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226764-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia provvedimento che dispone il vincolo, devono essere dedotte avanti all'autorità procedente e non possono essere prese in esame in sede di legittimità, non potendosi estendere alle misure reali la diversa soluzione adottata per le misure cautelari personali che deriva dal favor libertatis (fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto nel giudizio di legittimità la perdita di efficacia del sequestro probatorio, essendo intervenuta la decisione del riesame oltre il decimo giorno dalla trasmissione degli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)