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Sez. 3, Ordinanza n. 41179 del 25/10/2002 Cc. (dep. 10/12/2002) Rv. 222975 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sequestro preventivo - Rigetto dell'istanza di revoca - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Qualificazione del ricorso come appello - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222975-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art.321 cod. proc. pen., il ricorso per saltum in cassazione il quale, ai sensi dell'art.569, comma 1, cod. proc. pen., è proponibile esclusivamente avverso le sentenze di primo grado e, in materia cautelare, solo in relazione al decreto iniziale e genetico, ex art.325 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex art.322 bis e 568, ult. comma, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)