Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2657 del 22/02/2012 (Rv. 621519 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Opposizione al verbale di accertamento per violazioni del codice della strada - Competenza per territorio - Natura inderogabile - Sussistenza - Fondamento - Reiterazione della condotta - Regime di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981 - Modifica della competenza per territorio - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada. Ne consegue che, non applicandosi a tali illeciti l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., ed essendo la disciplina relativa alla "reiterazione delle violazioni" di cui all'art. 8-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto con l'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), prevista non in funzione unificante dei comportamenti trasgressivi ai fini dell'applicazione di una sanzione unica, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti prefigurati dai precedenti commi del medesimo art. 8-bis, la reiterazione della condotta non può avere l'effetto di attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per l'opposizione al verbale concernente l'accertamento della prima violazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)