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Sez. L, Sentenza n. 4926 del 10/03/2004 (Rv. 570953 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - Individuazione, con decreto ministeriale, delle province in cui si pratica un orario ridotto - Portata - ApplicabilitĂ  ai soli fini del condono retributivo - ConfigurabilitĂ .
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570953-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Con riferimento alla determinazione dell'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna, il decreto interministeriale 28 dicembre 1995, adottato in base all'art. 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - il quale demandava ad un decreto ministeriale l'individuazione delle province in cui si pratica un orario ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale e dei criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi in misura proporzionale all'orario ridotto - deve ritenersi applicabile, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, ai soli fini del condono retributivo e, a tali fini, la retribuzione media convenzionale può essere ridotta nella provincia di Lecce in misura non superiore al dieci per cento.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 septdecies CORTE COST., DM 28/12/1995, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 1 com. 8, Legge 29/07/1996 num. 402

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)