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Sez. L, Sentenza n. 5813 del 28/06/1997 (Rv. 505560 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contributi per i giornalieri di campagna - Determinazione - Riferimento normativo alle retribuzioni medie annuali per provincia - Previsione contrattuale di orari ridotti secondo le consuetudini locali - Conseguenze - Individuazione delle provincie con orari ridotti con decreto ministeriale ex art. 18, comma diciassettesimo, legge n. 724 del 1994 - Fattispecie relativa agli orari praticati nella provincia di Lecce.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505560-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai sensi del primo comma dell'art. 28 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito con riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) per provincia e non già su base nazionale; ne consegue che, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di una sua riduzione secondo le consuetudini locali, la paga giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi deve essere commisurata (previa eventuale disapplicazione del decreto ministeriale che non si attenga a tali criteri) all'orario di fatto praticato (nella specie, orario di cinque ore effettivamente osservato nella provincia di Lecce) - senza che ciò comporti violazione del principio costituzionale di uguaglianza -, sempre che la relativa retribuzione risulti sufficiente a garantire le essenziali esigenze di vita e le prestazioni previdenziali previste dalla legge. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 18, comma diciassettesimo, legge 23 dicembre 1994 n. 724, secondo cui con decreto ministeriale devono essere individuate le province nelle quali si pratica un orario ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale e i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)