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Sez. L, Sentenza n. 5676 del 10/04/2012 (Rv. 621879 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità della clausola di termine - Danno del lavoratore per perdita delle retribuzioni - Sottrazione dell'"aliunde perceptum" - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Risultanze "ex actis" - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621879-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno sofferto dal lavoratore per l'apposizione di un termine nullo, ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute, occorre che il datore di lavoro dimostri quantomeno la negligenza del lavoratore nella ricerca di altra proficua occupazione, o che comunque risulti, da qualsiasi parte venga la prova, che il lavoratore ha trovato una nuova occupazione e quanto egli ne abbia percepito, tale essendo il fatto idoneo a ridurre l'entità del danno risarcibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ridotto l'entità del danno risarcibile in base alla presunzione, non fondata su alcuna massima di esperienza, che il lavoratore avrebbe potuto trovare nuova idonea occupazione nell'arco di tre anni nonché in base all'affermazione che sarebbe stato onere del lavoratore medesimo provare la fattiva ricerca di un nuovo impiego).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)