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Sez. L - , Ordinanza n. 19163 del 14/06/2022 (Rv. 664924 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Licenziamento - "Aliunde Perceptum" - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Fatti incontroversi o dimostrati - Detrazione in via officiosa - Ammissibilità. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664924-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)