Sez. L, Sentenza n. 15898 del 16/12/2000 (Rv. 542701 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 11 CCNL dei dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che nell'interpretare l'art. 11 del CCNL dei dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi - sancente il divieto per tali lavoratori di svolgere attività contraria agli interessi degli enti datori di lavoro e comunque incompatibile con i doveri di ufficio- aveva ritenuto, con motivazione ritenuta superficiale e illogica, di escludere che potesse ipotizzarsi la violazione della suddetta clausola contrattuale per effetto dell'esercizio, in costanza del rapporto di lavoro, della professione di dottore commercialista da parte di un dirigente di una società concessionaria del servizio della riscossione tributi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)