Sez. L, Sentenza n. 11431 del 30/08/2000 (Rv. 539909 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti e vizi di motivazione - Rilevanza - Fattispecie relativa alla base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo a carico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione data dal giudice di merito al contratto collettivo di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della sussistenza di una motivazione coerente e logica nonché del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di un dipendente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni diretta a conseguire il riconoscimento della computabilità del premio di produzione aziendale nella retribuzione da calcolarsi ai fini del trattamento pensionistico a carico dell'Istituto, integrativo di quello dell'INPS).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)