Sez. 6, Sentenza n. 1599 del 27/04/1998 Cc. (dep. 28/07/1998) Rv. 212228 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Termine di trenta giorni per la decisione della Corte - È ordinatorio - Inosservanza - Decadenza della misura - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che l'ordinanza applicativa della misura coercitiva perda efficacia ove la Corte di cassazione non pronunci la sua decisione entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La norma impugnata, infatti, non lede né il principio di uguaglianza, né quello della inviolabilità della libertà personale, né il diritto di difesa. Si tratta di una previsione che, pur non contemplando sanzioni per l'inosservanza, contiene comunque un comando, il cui effetto è di comportare quanto meno l'obbligo di priorità nella fissazione dei relativi procedimenti e che deve essere vista in relazione all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., con il quale viene già assicurato in un tempo assai ristretto ed efficacemente tutelato un pieno controllo giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)