Sez. 6 - , Sentenza n. 1672 del 27/11/2019 Cc. (dep. 16/01/2020) Rv. 278104 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di cassazione – Differenze dal giudizio di riesame – Termine per la decisione – Natura ordinatoria – Termine per il deposito della sentenza – Coincidenza con quello previsto per il giudizio camerale – Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, nel giudizio di cassazione il termine di trenta giorni per la decisione, decorrente dalla ricezione degli atti, ha natura ordinatoria e il termine per il deposito della sentenza, a seguito di udienza camerale nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., è quello ordinario, in quanto il procedimento, al contrario del giudizio di riesame, caratterizzato da atipicità e indefettibile immediatezza, non si discosta dallo schema degli altri procedimenti di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)