Sez. 5, Sentenza n. 2479 del 06/02/2006 (Rv. 588567 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta di registro, imposta sulle successioni e INVIM - Definizione agevolata delle controversie di valutazione ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Istanza di attribuzione di rendita ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Mancata presentazione - Successivo accertamento di valore - Definizione della lite - Ipotesi - Specificità - Disciplina ex art. 53, comma 4, della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità esclusiva.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, nell'ambito della definizione agevolata, prevista dall'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, delle controversie "di valutazione" (comma 1), pendenti alla data di entrata in vigore della legge, relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonché all'INVIM, la specifica ipotesi di definizione contemplata, al comma 4, per il "caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini dell'istanza di attribuzione di rendita", ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, come convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, e condizionata alla presentazione della detta istanza "entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro", non è regolata, neppure in via residuale, dal successivo comma 5 del detto art. 53 della legge n. 413 del 1991, il quale ha riguardo a "le altre controversie pendenti" (e quindi non a quelle "di valutazione").
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)