Sez. 1, Sentenza n. 8458 del 11/07/1992 (Rv. 478149 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Accertamento di maggior valore - In genere | Successioni aperte anteriormente all'1 luglio 1986 - Immobili - Valore dichiarato - Rettifica - Ammissibilità -Esclusione - Condizioni - Dichiarazione integrativa - Presentazione - Necessità - Condizione.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Accertamento di maggior valore - In genere
In tema di imposta di successione dovuta per successioni aperte anteriormente al 1.7.1986 e per le quali non sia intervenuto il definitivo accertamento di valore, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 26, 5 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (così come modificate dalla L. 17.12.1986 n. 880, dal D.L. 14 marzo 1988 n. 70 dalla L. 13 maggio 1988 n. 154) - secondo cui è sottoposto a rettifica il valore degli immobili dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito risultante dal catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito - la presentazione della dichiarazione integrativa prescritta dalla citata legge n. 154 del 1988 è richiesta nel solo caso in cui il valore risulti dichiarato in misura inferiore a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 637 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26 com. 5, Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8, Legge 17/12/1986 num. 880 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)