Sez. T, Ordinanza n. 3930 del 16/02/2025 (Rv. 674098-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Obbligazioni tributarie - Accollo negoziale dei debiti erariali - Efficacia di accollo interno nei confronti dell'Amministrazione - Compensazione del debito di imposta dell'accollato da parte dell'accollante - Esclusione - Fondamento - Identità soggettiva - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debiti erariali assume efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; ne deriva che, anche relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza del presupposto dell'identità soggettiva, già prescritto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante.
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 2 art. 8 com. 1, Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 1 com. 2, Legge 19/12/2019 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)