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Sez. 2, Sentenza n. 1729 del 09/06/1971 (Rv. 352201 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352201-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interrogatorio non formale va disposto ad iniziativa del giudice, per cui alla richiesta formulata da una parte deve attribuirsi il mero valore di sollecitazione dell'attivita discrezionale del giudice stessò consegue che il mancato Esercizio di tale facolta non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita. (V 1466'69, mass n 340268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)