Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 11/10/1979 (Rv. 401894 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Procedere all'interrogatorio non formale delle parti, per trarne argomenti di convincimento sulle contrapposte tesi delle parti medesime, costituisce una facolta discrezionale del giudice, il cui Esercizio, come la valutazione dei relativi risultati, non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 1319/76, mass n 380004; (Conf 1729/71, mass n 352201; (Conf 1466/69, mass n 340268).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)