Sez. 3, Sentenza n. 4032 del 05/11/1976 (Rv. 382696 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'IRREGOLARE SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - TERMINI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'IRREGOLARE SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - TERMINI.*
L'opposizione con la quale si denuncia l'irregolare sottoscrizione del precetto, perche apposta in nome di un ente, da persona priva di legittimazione processuale, non mira a contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, bensi a far valere un vizio formale dell'atto: essa rientra pertanto nella previsione dell'art 617 cod proc civ e deve essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto. (nella specie, il precetto era stato sottoscritto dal Vice direttore generale della cassa di risparmio di Firenze, creditrice istante, e il debitore aveva eccepito che nella specie la rappresentanza dell'ente spettava al Presidente, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio di amministrazione). (Conf 3577/72, mass n 361570; (Conf 2601/71, mass n 353713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)