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Sez. 2, Sentenza n. 3577 del 12/12/1972 (Rv. 361570 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DOGLIANZA PER MANCANZA DI MANDATO AD ABILITAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE.*
Stato
decisa il 1972-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361570-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DOGLIANZA PER MANCANZA DI MANDATO AD ABILITAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE.*

L'opposizione, con cui il debitore si limita ad eccepire che il precetto e stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato, o da procuratore non abilitato all'Esercizio professionale nel distretto, e diretta a contestare non il diritto di procedere all'esecuzione, bensi la validita processuale dell'atto (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio), e va quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi, proponibile, a norma dell'art 617 cod proc civ, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto. (Conf 943'70, mass n 346389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)