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Sez. 1, Sentenza n. 2432 del 21/03/1996 (Rv. 496478 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine di prescrizione più lungo ex art. 2947, ult. comma, cod. civ. - Applicabilità - Presupposti - Identità tra il fatto costituente reato e quello da cui scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496478-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

La possibilità d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2947 cod. civ., per le azioni di risarcimento del danno, se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sole ipotesi di azioni per responsabilità extracontrattuale (dovendo altrimenti trovare applicazione la disciplina generale della prescrizione o quella di volta in volta contemplata dalla legge per il singolo contratto) e presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile; con la conseguenza che l'indicato termine di prescrizione non è invocabile nel caso in cui l'imputazione penale si riferisca a fatti connessi, ma non identificabili con quello addotto a fondamento dell'azione risarcitoria in sede civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)