Sez. 3 - , Sentenza n. 22524 del 10/09/2019 (Rv. 655367 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più persone - Vincolo solidale di cui all’art. 2055 c.c. - Fatto costituente reato solo per uno dei coobbligati - Termine di prescrizione ex art. 2947, ultimo comma, c.c. - Possibilità di usufruirne soltanto per il coobbligato penalmente responsabile - Diversità di titoli - Incidenza ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione - Esclusione - Applicabilità dell’art. 1310, comma 1, c.c. - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a più persone, fonte di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., la natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per il quale, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c.; la diversità dei titoli di responsabilità, invece, non incide sulla interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio sopra enunciato, aveva applicato all'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario - CONSOB - il termine di prescrizione più lungo stabilito per il fatto costituente reato, sebbene la medesima autorità fosse chiamata a rispondere in solido con le società autrici del reato soltanto a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva a norma dell'art. 2043 c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)