Sez. 1, Sentenza n. 2347 del 12/07/1985 Cc. (dep. 08/10/1985) Rv. 170606 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - IMPUTATO STRANIERO - OBBLIGO DELLA ASSISTENZA DI UN INTERPRETE - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE: IMPUTATO DETENUTO.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - IMPUTATO STRANIERO - OBBLIGO DELLA ASSISTENZA DI UN INTERPRETE - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE: IMPUTATO DETENUTO.*
Condizione fondamentale per l'Esercizio del diritto, da parte dello imputato straniero, di essere assistito da un interprete è che egli dichiari o dimostri di non sapere esprimersi in lingua italiana o di non comprenderla. Infatti, la legge processuale italiana non prevede l'Obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di chiedere tale assistenza e all'autorità giudiziaria di valutarne la capacità ad esprimersi in lingua italiana e a comprendere il contenuto degli Atti processuali che lo riguardano espressi in tale lingua. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva proposto - nelle forme di cui all'art. 80 cod. proc. pen., essendo detenuto - numerosi ricorsi, aveva nominato difensori di fiducia ed aveva ricevuto notifiche di Atti senza aver mai dichiarato di non comprenderne il contenuto e di non sapere esprimersi in lingua italiana, e senza mai richiedere l'assistenza di un interprete). (Conf mass n 167147; (Conf mass n 146983).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)