Sez. 6, Sentenza n. 2115 del 08/10/1980 Cc. (dep. 06/12/1980) Rv. 146983 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - CITTADINI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - USO DELLA LINGUA ITALIANA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - CITTADINI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - USO DELLA LINGUA ITALIANA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il mancato uso della lingua tedesca negli Atti processuali riguardanti cittadini della provincia di Bolzano importa nullita solo quando gli interessati abbiano richiesto l'uso della lingua madre in modo espresso ovvero implicitamente usando di fatto la lingua tedesca e dimostrando cosi di non conoscere l'italiano.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., DPR 03/01/1960 num. 103 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)