Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/1966 (Rv. 320029 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FORMA E NATURA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FORMA E NATURA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE.*
Poiche la natura di un provvedimento giudiziale va desunta non gia dalla sua Forma esteriore o dalla denominazione che ad esso il giudice abbia dato, bensi dal suo contenuto intrinseco, il provvedimento, col quale si decida su opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di onorari di avvocato, sebbene qualificato sentenza, ha natura di ordinanza ed e soggetto soltanto al ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione. (Conf 2493/64; 1118/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)