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Sez. 2, Sentenza n. 2808 del 02/10/1972 (Rv. 360503 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - FORME - SCISSIONE DEL CAPO DELLA DOMANDA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI DA QUELLO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360503-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - FORME - SCISSIONE DEL CAPO DELLA DOMANDA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI DA QUELLO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*

L'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794 - contenente norme comuni relative alla applicazione delle tariffe degli onorari di avvocato e procuratore - assoggetta al procedimento speciale, previsto dal precedente articolo 29, l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali. Nel caso di richiesta cumulativa di compensi per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, l'opposizione all'ingiunzione deve, nel suo svolgimento processuale, seguire le forme dell'ordinario procedimento di opposizione, il quale, per ragioni di connessione, attrae nella sua sfera anche la materia propria del procedimento speciale, non previsto in via esclusiva. Il giudice di primo grado non e, percio, autorizzato a scindere i capi dell'unica domanda, oggetto di controversia, provvedendo con il procedimento speciale sull'opposizione al decreto di condanna al pagamento di compensi relativi a prestazioni giudiziali e stragiudiziali strettamente connesse, ed omettere la decisione sull'opposizione al pagamento di compensi per prestazioni stragiudiziali, invitando la parte interessata a far valere tale sua pretesa in Sede ordinaria. (V 3271'68, mass n 336233; 11'66, mass n 320029).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)