Sez. L, Sentenza n. 5438 del 19/10/1979 (Rv. 402021 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - APPLICAZIONE DEL RITO ORDINARIO ANZICHE DI QUELLO DEL LAVORO - CONSEGUENZE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - APPELLO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO EX ART 434 COD PROC CIV - DECADENZA - APPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - APPLICAZIONE DEL RITO ORDINARIO ANZICHE DI QUELLO DEL LAVORO - CONSEGUENZE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - APPELLO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO EX ART 434 COD PROC CIV - DECADENZA - APPLICABILITA.*
La distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Competenza, ne di Costituzione del giudice, pertanto il fatto che la Sezione specializzata agraria della Corte di appello abbia giudicato una causa agraria applicando il rito ordinario, anziche quello speciale, non implica una diversa qualificazione della causa stessa, ne tanto meno sanatoria della decadenza dell'appello per inosservanza del termine perentorio fissato dal secondo comma dell'art 434 cod proc civ. (V 5141/78, mass n 394894).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)