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Sez. U, Sentenza n. 7947 del 21/05/2003 (Rv. 563368 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Provvedimenti riguardanti i magistrati, emessi dalla Sezione disciplinare del CSM - Giudizio di impugnazione - Udienza di discussione dinanzi alle S.U. della Corte di cassazione - Potere del procuratore generale, titolare anche dell'azione disciplinare, di esporre oralmente per ultimo le sue conclusioni motivate - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza (cfr. Corte cost., sent. n. 403 del 1999).
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563368-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

Nell'ambito del giudizio di impugnazione dei provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, emessi dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ., in relazione all'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nella parte in cui prevede, nell'udienza di discussione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il potere del procuratore generale, anche qualora egli sia parte ricorrente, di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che gli avvocati delle parti private hanno svolto le loro difese. (Cfr. Corte cost., sent. n. 403 del 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)