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Sez. U, Sentenza n. 19660 del 22/12/2003 (Rv. 569144 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso davanti alle Sezioni Unite civili - Procuratore generale - Questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., della norma sull'ordine di intervento nella discussione in cassazione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569144-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ., là dove, in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione avverso la decisione pronunciata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, prevede il potere del procuratore generale di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese, e ciò in quanto la norma in oggetto non preclude, nel quadro della generale disciplina del ricorso per cassazione, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa nel contraddittorio di tutte le parti, considerato anche il ruolo proprio del Procuratore generale che, nella fase dinanzi alla Corte di cassazione, svolge la funzione di tutore imparziale della legge (cfr. Corte cost., sent. n. 403 del 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)