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Sez. L, Sentenza n. 1013 del 23/02/1989 (Rv. 461978 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONDIZIONI - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITÀ DELL'AGENTE - PRINCIPI SULL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461978-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONDIZIONI - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITÀ DELL'AGENTE - PRINCIPI SULL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La presunzione del carattere prevalentemente personale della attività dell'agente, allorché si tratti di stabilire se il relativo rapporto rientri fra quelli devoluti alla Competenza per materia del pretore adito quale giudice del lavoro, opera non come criterio di distribuzione dell'Onere della prova ma come regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto, essendo il giudice tenuto, nell'indagine sulla Competenza, a ricercare negli Atti tutti gli elementi necessari ed idonei per tale qualificazione, indipendentemente dallo svolgimento o meno, da parte del convenuto, di attività probatoria volta ad escludere la prevalenza del detto elemento personale. (nella specie, in cui il giudice del lavoro aveva ritenuto la propria Competenza per la mancata dimostrazione, da parte della società convenuta, dell'insussistenza del carattere prevalentemente personale nell'attività di agente svolta dall'attore, la S.C. ha censurato tale statuizione, osservando che detta insussistenza emergeva dallo stesso contratto di Agenzia in Atti). (V 6212/87, mass n 454510; (V 2299/87, mass n 451505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)