Sez. 3, Sentenza n. 6258 del 29/11/1984 (Rv. 437886 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE, CON PREVISIONE DELLO ACCOLLO DEL MUTUO IPOTECARIO GRAVANTE SULL'IMMOBILE DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - RICHIESTA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI PRONUNCIA, EX ART. 2932 COD. CIV. - REQUISITI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE, CON PREVISIONE DELLO ACCOLLO DEL MUTUO IPOTECARIO GRAVANTE SULL'IMMOBILE DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - RICHIESTA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI PRONUNCIA, EX ART. 2932 COD. CIV. - REQUISITI.*
In relazione a preliminare di vendita immobiliare, per cui sia previsto l'accollo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile da parte del promissario acquirente, questi nel chiedere la pronuncia di una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è tenuto ad una offerta di accollo del mutuo ipotecario gravante sul bene, né al versamento del relativo importo, ove sia pattuito che l'accollo stesso deve avvenire al momento della stipulazione del contratto definitivo, restando l'esecuzione di tale prestazione da fissarsi in sentenza, come condizione degli effetti traslativi di essa. (V 3560/77, mass n 387159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)