Sez. 6, Sentenza n. 144 del 26/01/1996 Ud. (dep. 11/04/1996) Rv. 204476 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Dichiarazioni dell'imputato | Disciplina ex art. 238 e 511 bis cod. proc. pen. - Dichiarazioni rese dall'imputato in altro procedimento - Fuori dei casi dell'incidente probatorio e del dibattimento - Mancanza di accordo delle parti - Esame dell'imputato - Allegazione al fascicolo d'ufficio - Utilizzazione per le contestazioni, per stabilire la credibilità della persona - Mancata sottoposizione all'esame - Verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato in altro procedimento - Lettura ed allegazione al fascicolo d'ufficio - Utilizzazione piena ex art. 526 cod. proc. pen. - Stessa "ratio" dell'art. 513 cod. proc. pen.: rifiuto dell'esame, impossibilità sopravvenuta dell'atto - Utilizzabilità delle dichiarazioni - Fattispecie: calunnia - Verbali degli interrogatori resi in altro procedimento - Ammissione del fatto - Utilizzazione - Legittimità.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Dichiarazioni dell'imputato
Dalla complessa normativa risultante dagli art. 238 e 511 bis cod. proc. pen., si desume che le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale, al di fuori dell'incidente probatorio o del dibattimento (nel qual caso costituiscono prova e se ne può dare lettura), possono essere utilizzate solo ai fini delle contestazioni, ove manchi l'accordo delle parti ed avvenga l'esame dell'imputato. Esse sono acquisite al fascicolo d'ufficio, ma possono essere valutate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 503, quarto comma cod. proc. pen.). Qualora, invece, l'esame non abbia luogo, i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento possono egualmente essere oggetto di lettura, a norma dell'art. 238, terzo comma e dell'art. 511 bis cod. proc. pen., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo. In tale ipotesi i detti verbali sono allegati al fascicolo d'ufficio (art. 515 cod. proc. pen.) e sono utilizzabili per la decisione a norma dell'art. 526 cod. proc. pen., non potendo essere limitati alla sola funzione della credibilità della persona esaminata, non essendovi stato l'esame. Le norme suindicate adottano la stessa "ratio" dell'art. 513 cod. proc. pen. di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi all'esame, così determinando un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'atto, che il sistema delle letture mira, appunto, ad evitare, come rilevato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992. (Fattispecie in tema di calunnia, nella quale si è ritenuto che erano stati correttamente utilizzati i verbali degli interrogatori resi in altro procedimento dall'imputato, nei quali questi ammetteva la calunniosità delle accuse, essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi all'esame). (V. Sent. Corte Cost. n. 254 del 3 giugno 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 515, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 515, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)