Sez. 5, Sentenza n. 4384 del 08/01/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213105 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO | In processo connesso - Obbligo di acquisizione da parte del giudice - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO
In tema di dichiarazioni difensive dell'imputato, poiché esse sono rimesse al potere discrezionale dello stesso, e poiché egli, in quanto titolare dello "ius dicendi et postulandi", può articolare come meglio crede la sua difesa (sottoponendosi o meno ad esame e/o rilasciando dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento del dibattimento), non grava sul giudice di merito alcun obbligo di acquisizione di dichiarazioni eventualmente rese dallo stesso imputato in altro processo connesso, in quanto egli ben avrebbe potuto direttamente difendersi innanzi al predetto giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)