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Sez. 1, Sentenza n. 7024 del 28/07/1997 (Rv. 506295 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Sopravvenienza dei criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 nel giudizio di legittimità - Applicabilità d'ufficio - Formazione di un autonomo giudicato sull'individuazione del criterio di stima o sulla legge applicabile - Configurabilità - Esclusione - Ipotesi conseguenziale alla impugnazione della sola parte privata - Divieto di "reformatio in pejus" rispetto all'indennità determinata dalla P.A. o dalla sentenza impugnata - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506295-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

La disciplina dettata dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 è applicabile di ufficio in sede di legittimità, non potendosi formare giudicato interno sulla questione della normativa applicabile ad un rapporto ed essendo la determinazione dell'indennità di esproprio connessa a criteri a fattispecie complessa, in cui è impossibile la separazione tra profili di fatto e di diritto, anche se i motivi di impugnazione attengono genericamente al "quantum" dell'indennità senza investire l'individuazione della legge regolatrice del rapporto espropriativo. Se, peraltro, v'è stata la sola impugnazione della parte privata (espropriata o nei cui confronti è stata realizzata l'occupazione) sussiste il divieto di "reformatio in pejus" sia rispetto all'indennità determinata dalla P.A., sia a quella determinata nella sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)