Sez. 1, Sentenza n. 6480 del 18/07/1996 (Rv. 498617 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Determinazione del risarcimento - Criteri previsti dall'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, conv. nella legge n. 353 del 1992, estesi ai predetti risarcimenti dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, legge n. 549 del 1995 - Giudizi pendenti in sede di legittimità - Applicabilità - Conseguenze in caso di ricorso presentato solo dal privato proprietario del suolo - Annullamento della sentenza - Compiti del giudice di rinvio - Valutazione della rilevanza di questioni di costituzionalità - Divieto di "reformatio in pejus".
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Nel giudizio di risarcimento del danno da occupazione appropriativa (o accessione invertita) pendente in sede di legittimità, a seguito di ricorso del solo proprietario del suolo occupato - che abbia dedotto l'illogicità e l'incongruenza della motivazione della sentenza di merito nell'utilizzazione di parametri o criteri legali nella determinazione dell'indennizzo - trova applicazione la disposizione dell'art. 1, comma sessantacinquesimo, legge n. 549 del 1995, che ha esteso ai risarcimenti per le indicate occupazioni i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, introdotti dall'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, conv. nella legge. n. 353 dello stesso anno, trattandosi di "ius superveniens" espressamente applicabile ai rapporti ancora in corso; con conseguente annullamento della sentenza impugnata ed affidamento al giudice del rinvio della valutazione della rilevanza di questioni di costituzionalità della nuova norma, fermo restando che detto giudice non potrà liquidare un indennizzo inferiore a quello determinato dalla sentenza cassata, in quanto l'annullamento inerisce alla domanda del privato di aumento dell'entità del risarcimento, mentre l'ente pubblico, qualora abbia fatto acquiescenza alla sentenza (come nella specie), non potrà ottenere una pronuncia a lui più favorevole di quella annullata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 359, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)