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Sez. U, Sentenza n. 4800 del 15/09/1984 (Rv. 436710 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE IN SEDE DI RINVIO DISPOSTO DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN MEMBRO PRESENTE ALLA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA ANNULLATA - NULLITÀ RELATIVA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436710-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE IN SEDE DI RINVIO DISPOSTO DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN MEMBRO PRESENTE ALLA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA ANNULLATA - NULLITÀ RELATIVA - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alla pronuncia della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, resa in Sede di rinvio disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la partecipazione al collegio giudicante di un membro del consiglio, che abbia concorso alla deliberazione della sentenza annullata dalla suprema Corte, configura un'ipotesi d'incompatibilità di detto membro, secondo la disciplina prevista dagli artt. 61 e segg. cod. proc. pen., e, pertanto, determina la nullità relativa, non assoluta, della pronuncia medesima, la quale resta sanata ove le parti non abbiano sperimentato il rimedio della ricusazione nei modi e nei termini prescritti a pena d'inammissibilità (art. 66 cod. proc. pen.). (V 6221/81, mass n 417013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)